Cassazione:
l'avvocato non può essere amministratore di società commerciali
di Licia Albertazzi - Corte
di Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza n. 18663 del 4 Settembre
2014.
Nonostante la Suprema
corte abbia dichiarato il ricorso inammissibile per tardività di notificazione
dello stesso, con l'ordinanza in oggetto si esprime comunque sulla questione di
legittimità inerente l'incompatibilità dell'esercizio della professione
forense con determinate cariche sociali, “indipendentemente
quindi dalla circostanza che la società non svolga attività e che i poteri
suddetti non vengano di fatto esercitati".
Nel caso di specie
ricorre la Cassa forense avverso la sentenza di merito che condannava la stessa
alla corresponsione dei ratei pensionistici mancanti a favore di
un iscritto, diniego che era sorto a seguito di accertamento a seguito del
quale era emerso come di fatto l'avvocato avesse esercitato, per un certo
periodo, funzioni di amministratore di società in accomandita semplice (nella
specie, nella veste di socio accomandatario). La Cassazione afferma come tale
causa sarebbe stata sufficiente a legittimare il diniego della Cassa - non
foss'altro per la tardività della notificazione - enunciando come
"l'esercizio della professione di avvocato è incompatibile con l'esercizio
del commercio in nome proprio o in nome altrui e, in particolare (...) che la situazione
di incompatibilità discende obiettivamente dall'assunzione di una carica
sociale che comporti poteri di gestione e di rappresentanza di una società
commerciale". Tale incompatibilità risulta palese ove l'avvocato rivesta
il ruolo di amministratore o amministratore delegato di società commerciale
"con attribuzione, in forza di norme di legge o di statuto, di concreti ed
effettivi poteri di gestione o di rappresentanza
Fonte: Cassazione: l'avvocato non può essere amministratore di società commerciali
(www.StudioCataldi.it)
Fonte: Cassazione: l'avvocato non può essere amministratore di società commerciali
(www.StudioCataldi.it)