lunedì 27 aprile 2015

INVESTIGAZIONI PRIVATE, AGENZIA INVESTIGATIVA, AGENZIA INVESTIGAZIONI, FOX INVESTIGAZIONI, CIVITANOVA MARCHE, MACERATA, FERMO, RECANATI, TOLENTINO, LORETO, OSIMO, ANCONA, PORTO SAN GIORGIO, PORTO SANT'ELPIDIO, MONTEGRANARO, SAN SEVERINO, JESI, FABRIANO, CAMERINO, ASCOLI PICENO, SAN BENEDETTO DEL TRONTO, TERAMO, PESCARA, PESARO, FANO



IL RACCONTO
La vita degli spioni: corna, bimbi violati e soci imbroglioni
Un investigatore racconta le mille facce del mestiere. Ci sono mogli sospettose che scoprono che il marito la tradisce e che l’altra in realtà è un uomo. E poi c’è chi all’estero si è costruito una vita parallela a quella 'regolare'
Macerata,  - C’è chi va in Romania per lavoro e lì si costruisce una vita parallela, mandando a monte l’attività. Chi ostenta un’esistenza irreprensibile e poi si apparta con l’amante ottantenne per sfogare la passione sado-maso. Oppure chi è preoccupato per una nipotina, in balia di genitori poco responsabili. E’ un’umanità variegata quella che scoprono ogni giorno gli investigatori privati. 

"I nostri clienti — spiega Augusto Alessandrini, titolare dell’Agenzia Fox di Civitanova — sono di due categorie: le aziende e i privati. Le prime, in genere, ci chiedono di controllare il socio infedele, oppure il dipendente che si mette in malattia e intanto fa un altro lavoro in nero. Una volta ne abbiamo beccato uno che si era messo persino un gesso finto. Talvolta le ditte ci chiedono di controllare le filiali all’estero. E’ il caso di un imprenditore che, a fine anno, si era accorto della sparizione di pellami del valore di circa 500 mila euro: era accaduto che un dipendente in Romania si era fatto un campionario con la merce della ditta italiana e faceva affari per conto proprio senza dire niente a nessuno". 

VI OCCUPATE anche di costrospionaggio industriale?"Tuteliamo il marchio Coveri in tutta Italia, ma abbiamo clienti anche in zona: una grossa azienda della provincia, dopo un furto, ci ha chiesto di accertare che non fossero state piazzate microspie nei capannoni, per copiare i modelli". 

E i privati? "Ne capitano di tutti i colori. Ultimanente ci stanno chiedendo in molti di controllare le loro abitazioni durante i matrimoni, dopo una serie di furti avvenuti lungo la costa proprio in queste occasioni. Uno coppia, rientrata dalla festa, non ha trovato più nulla in casa, nemmeno le tende". 

Capitano anche casi delicati? "Soprattutto quando sono coinvolti ragazzini o bambini. Dopo i nostri controlli, una bambina è stata allonatanata dai genitori: sono tossicodipendenti e la portavano con loro quando andavano a spacciare. A chiamarci è stata la nonna: ora la piccola è stata provvisoriamente affidata a lei e a una zia, in attesa che il tribunale valuti la vicenda. Un’altra volta, una donna ci ha incaricato di controllare l’ex marito nei giorni in cui aveva l’affidamento della figlia: venne fuori che lui usava la bimba come copertura per spacciare. Spesso poi capitano genitori che vogliono sapere dove vanno e chi frequentano i figli, magari dopo aver trovato uno spinello nelle loro tasche. Noi suggeriamo qualche trucco per scoprire se i ragazzi usano stupefacenti, e poi eventualmente li mettiamo sotto controllo". 

E poi ci sono le indagini tra moglie e marito... "Già. A volte si tratta di controlli sul vero stato patrimoniale del coniuge, in caso di separazione: qualcuno finge di essere stato licenziato per non pagare l’assegno di mantenimento". Ma soprattutto ci sono i tradimenti, è l’estate deve essere un periodo davvero caldo su questo fronte. "Lo pensano tutti, ma non è così. Forse d’estate nascono le relazioni, ma i mesi più intensi per noi sono da settembre a Natale". 

Sono più uomini o donne a chiamarvi? "Un tempo erano più i mariti a controllare le mogli, oggi siamo in parità. Per le donne a volte è più problematico pagare le investigazioni private, perché magari sono casalinghe o hanno il conto cointestato con il coniuge". 
Le vicende più strane? "Capita che la moglie sospetti che il marito abbia un’amante, poi noi scopriamo che l’amante è in realtà un uomo. Una volta un tale ci chiese di controllare una persona fuori regione: era il marito di un’amica della moglie, ma soprattutto era l’amante del nostro cliente che temeva potesse tradirlo. Tantissime, poi, le persone dalla doppia vita. Un professionista ci ha contattato perché geloso della moglie, una bellissima quaranticinquenne dirigente di un ente pubblico. Purtroppo i suoi sospetti erano fondati: lei aveva un amante ottantenne con cui si vedeva in un residence di una località turistica; arrivava vestita come i Blues Brothers, tutta di scuro, con una valigetta dentro la quale nascondeva un completo armamentario sado-maso. Lei, sadica, infliggeva frustate e tormenti al suo arzillo compagno di giochi, che le gridava 'Sono il tuo schiavo'". 

E i falsi allarmi? "Pochi, una volta su cento, e in quel caso prima di tutto c’è una persona perseguitata. Poi per noi diventano situazioni difficili, perché quel tipo di clienti sono convinti che il coniuge li tradisca anche mentre fa spesa al supermercato, pretendono un controllo di 24 ore su 24 e non si fidano mai". 

Come viene fatto il controllo? Pedinate? Usate travestimenti? "Di solito non serve travestirsi, perché abbiamo un certo numero di dipendenti, quindi possiamo fare una turnazione che non insospettisca il controllato. Spesso usiamo un furgone che dall’esterno è del tutto anonimo, ma dentro nasconde una attrezzatura sofisticata: una volta, la coppia che controllavamo ci si è appoggiata per fare l’amore pensando non ci fosse nessuno".

Come reagiscono i clienti di fronte alle vostre scoperte? "Alcuni si sentono male, altri spezzano i braccioli della poltroncina su cui sono seduti. E’ chiaro che non sono contenti". E i filmati che fine fanno? "Li mettiamo a disposizione, nel caso possano servire per la causa di separazione. Però non li consegnamo direttamente al cliente: è infatti capitato — non a noi per fortuna — che uno di loro usasse la videocassetta per infamare la moglie davanti a tutta la famiglia, durante il pranzo di Natale. Alla donna è stata addebitata la separazione, ma ha denunciato l’ex coniuge per diffamazione e ha vinto la causa". 

Capitano situazioni pericolose? "Può succedere che una donna ci chieda di controllare il marito, senza avvertirci che lui gira armato. Problemi si creano anche quando il cliente si è rivolto prima ad altri investigatori, e non ce lo dice: ci troviamo tutti lì, ognuno ignaro dell’altro, e non è una situazione sicura. E poi, è sempre pericoloso controllare i tossicodipendenti, il mondo dello spaccio. Ma a volte proprio dai nostri controlli sono partite positive inchieste delle forze dell’ordine".
Paola Pagnanelli


giovedì 2 ottobre 2014

FOX INVESTIGAZIONI LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MACERATA


SI E' CONCLUSO AL TRIBUNALE DI MACERATA IL PROCESSO NEI CONFRONTI DI GRANDINETTI SECONDO E LUIGI ORIOLI IMPUTATI DI VIOLENZA PRIVATA NEI CONFRONTI DI ALESSANDRINI AUGUSTO E DI TRE SUE COLLABORATRICI DELLA FOX INVESTIGAZIONI.

mercoledì 17 settembre 2014

FOX INVESTIGAZIONI CASSAZIONE L'AVVOCATO NON PUO' ESSERE AMMINISTRATORE DI SOCIETA' COMMERCIALI.

Cassazione: l'avvocato non può essere amministratore di società commerciali 


di Licia Albertazzi Corte di Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza n. 18663 del 4 Settembre 2014. 
Nonostante la Suprema corte abbia dichiarato il ricorso inammissibile per tardività di notificazione dello stesso, con l'ordinanza in oggetto si esprime comunque sulla questione di legittimità inerente l'incompatibilità dell'esercizio della professione forense con determinate cariche sociali, “indipendentemente quindi dalla circostanza che la società non svolga attività e che i poteri suddetti non vengano di fatto esercitati".
Nel caso di specie ricorre la Cassa forense avverso la sentenza di merito che condannava la stessa alla corresponsione dei ratei pensionistici mancanti a favore di un iscritto, diniego che era sorto a seguito di accertamento a seguito del quale era emerso come di fatto l'avvocato avesse esercitato, per un certo periodo, funzioni di amministratore di società in accomandita semplice (nella specie, nella veste di socio accomandatario). La Cassazione afferma come tale causa sarebbe stata sufficiente a legittimare il diniego della Cassa - non foss'altro per la tardività della notificazione - enunciando come "l'esercizio della professione di avvocato è incompatibile con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui e, in particolare (...) che la situazione di incompatibilità discende obiettivamente dall'assunzione di una carica sociale che comporti poteri di gestione e di rappresentanza di una società commerciale". Tale incompatibilità risulta palese ove l'avvocato rivesta il ruolo di amministratore o amministratore delegato di società commerciale "con attribuzione, in forza di norme di legge o di statuto, di concreti ed effettivi poteri di gestione o di rappresentanza
Fonte:
 Cassazione: l'avvocato non può essere amministratore di società commerciali 
(www.StudioCataldi.it)
 

mercoledì 30 luglio 2014

FOX INVESTIGAZIONI, MACERATA, CIVITANOVA MARCHE, FERMO, ANCONA Cassazione. Addebito separazione al coniuge che tradisce: ammissibile come prova la relazione investigativa.

Cassazione. Addebito separazione al coniuge che tradisce: ammissibile come prova la relazione investigativa

 Venerdi 4 Luglio 2014

Cass. civ. Sez. I, Sent. n. 11516 del 23/05/2014.

 

In sede di separazione personale giudiziale, il marito chiede che sia dichiarata la separazione con addebito alla moglie, la quale, in violazione del dovere di fedeltà, aveva iniziato una relazione adulterina diversi mesi prima di depositare in tribunale la domanda di separazione.

La Corte di Appello, riformando in parte la sentenza di primo grado, accertava la responsabilità della moglie e dichiarava la separazione con addebito alla stessa, con conseguente revoca dell'assegno di mantenimento.

Secondo la Corte di Appello, l'addebito della separazione era da ricollegarsi direttamente alla prova documentale, fornita dal marito, della violazione del dovere di fedeltà, acquisita mediante la relazione investigativa ed i tabulati telefonici depositati in atti, dai quali risultava evidente la relazione della moglie in epoca anteriore alla sua domanda di separazione; d'altro canto, secondo la Corte, la moglie non era riuscita a provare che la crisi coniugale fosse anteriore all'adulterio, non ritenendo sufficienti a configurare la intollerabilità della convivenza, da ritenersi un “mero simulacro”, né i generici litigi fra i coniugi, né la circostanza che la coppia dormisse in camere separate.

Proposto ricorso per Cassazione, la moglie, tra i vari motivi, lamenta la violazione degli artt. 115 e 244 c.p.c., art. 2704 c.c. ed il vizio di motivazione, in quanto, nel contestare la relazione investigativa acquisita in giudizio, ne eccepisce la rilevanza da un punto di vista probatorio, in quanto era stata redatta da un terzo su incarico del marito, dunque senza le garanzie del contraddittorio, e l'investigatore aveva narrato una serie di fatti giungendo a conclusioni del tutto personali, con la conseguenza che non poteva costituire una prova piena, neanche in ordine alle date dei fatti fotografati.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11516 del 23/05/2014, nel rigettare il ricorso, affronta, tra i vari motivi, anche quello relativo all'utilizzo della relazione investigativa redatta da un tecnico incaricato da una delle parti del giudizio, evidenziandone la liceità.

Infatti in diverse occasioni la Corte ha affermato la ammissibilità e rilevanza di tale condotta, sia nell'ambito dei rapporti di lavoro, ove è consentito al datore di incaricare un'agenzia investigativa al fine di verificare condotte illecite da parte dei dipendenti (fra le altre, Cass. 22 novembre 2012, n. 20613; Cass. 8 giugno 2011, n. 12489; Cass. 14 febbraio 2011, n. 3590; Cass. 22 dicembre 2009, n. 26991, quest'ultima discorrendo della facoltà del datore di ricorrere ai mezzi necessari ad assicurare la stessa sopravvivenza dell'impresa contro attività fraudolente; Cass. 9 luglio 2008, n. 18821; Cass. 7 giugno 2003 n. 9167), sia in materia familiare, ove la Corte si è limitata ad affermare solamente la non ripetibilità delle relative spese (Cass. 12 aprile 2006, n. 8512; Cass. 24 febbraio 1975, n. 683).


Nel caso di specie, secondo la Suprema Corte, il giudice territoriale non si è limitato a dare credito a mere deduzioni dell'investigatore privato, ma, al contrario, si è basato su dati del tutto oggettivi: ha potuto accertare, infatti, sulla base dei tabulati telefonici e delle fotografie contenute nella relazione, che la violazione del dovere di fedeltà era effettivamente anteriore (estate 2003) alla domanda di separazione
(novembre 2003), e che la relazione extra coniugale aveva determinato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificando così, di per sè, l'addebito alla moglie responsabile, dal momento che la donn
a non era riuscita a provare in concreto che l'adulterio era sopravvenuto  in un contesto familiare già irrimediabilmente disgregato (Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059; Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618).
 


 

 

Svolgimento del processo

Con sentenza del 23 agosto 2012, la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Modena, ha dichiarato l'addebito della separazione ad M.A., escludendone il diritto all'assegno di mantenimento e dichiarando inammissibile la domanda di alimenti proposta dalla medesima, per il resto confermando la sentenza di primo grado.

La corte territoriale ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che l'addebito della separazione derivasse dalla prova documentale della violazione del dovere di fedeltà, acquisita mediante la relazione investigativa ed i tabulati telefonici depositati in atti, i quali palesavano la relazione della moglie in epoca anteriore alla sua domanda di separazione; nè questa aveva provato l'anteriorità della crisi coniugale, posto che i generici litigi fra i coniugi, dalla stessa dedotti, rappresentano accadimenti fisiologici nella vita di coppia inidonei da soli a configurare l'intollerabilità della convivenza, mentre la circostanza dell'uso di camere separate non appariva giustificata dalla dedotta ragione della esistenza di una convivenza solo formale.

Ha aggiunto che, all'udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado del 10 novembre 2011, la M. non aveva ripetuto la domanda di addebito della separazione al marito, nè le istanze istruttorie, da ritenersi quindi implicitamente rinunciate, anche tenuto conto della concorde rinuncia operata al deposito delle comparse conclusionali.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione M. A., affidato a sette motivi. Resiste V.A. con controricorso, nel quale deduce la nullità della procura per il giudizio, per la sua numerazione non consecutiva rispetto alla pagina precedente e successiva. La parte ricorrente ha, altresì, depositato la memoria di cui all'art. 378 c.p.c..

 

Motivi della decisione

1. - Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione ed errata applicazione degli art. 189, 345 e 356 c.p.c., ed il vizio di motivazione, per non avere la corte d'appello ammesso i mezzi istruttori circa l'addebito della crisi al marito, in quanto rinunciati per il mancato richiamo di essi nelle conclusioni formulate.

Con il secondo motivo, deduce la violazione ed errata applicazione dell'art. 143 c.c., comma 2, art. 151 c.c., comma 2 e art. 2697 c.c., nonchè il vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata addebitato la separazione alla moglie, violando il principio secondo cui la pronuncia di addebito non può fondarsi solo sulla violazione dei doveri coniugali, dovendosi invece accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, e censurando la decisione stessa per avere ritenuto provato tale nesso.

Con il terzo motivo, lamenta la violazione ed errata applicazione dell'art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c., ed il vizio di motivazione, per avere la corte d'appello ritenuto provata la violazione del dovere di fedeltà sulla base della relazione investigativa e dei tabulati telefonici, documenti tuttavia tempestivamente contestati ed inidonei a provare la circostanza.

Con il quarto motivo, deduce la violazione dell'art. 146 c.c., comma 25, art. 151 c.c., comma 2, art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., oltre al vizio di motivazione, per avere ritenuto provato il nesso causale fra il tradimento e l'intollerabilità della convivenza, ritenendo sussistente la pregressa situazione di serenità del rapporto coniugale e la durata adeguatamente lunga dell'infedeltà, fondandosi unicamente sulle affermazioni del V., e non considerando invece altri elementi cagione di quella intollerabilità, quali la frequentazione di locali notturni da parte del marito, il disinteresse sessuale della moglie, la sua depressione.

Con il quinto motivo, deduce ancora la violazione ed errata applicazione dell'art. 146 c.c., comma 2, art. 151 c.c., comma 2, art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., oltre al vizio di motivazione, per non avere la sentenza impugnata ritenuto la crisi coniugale anteriore al presunto tradimento.

Con il sesto motivo, lamenta la violazione degli artt. 115 e 244 c.p.c., art. 2704 c.c. ed il vizio di motivazione, in quanto la relazione investigativa era stata redatta da un terzo su incarico del marito, dunque senza le garanzie del contraddittorio, laddove l'investigatore aveva narrato una serie di fatti giungendo a conclusioni del tutto personali, e quindi non poteva costituire una prova piena, neanche in ordine alle date dei fatti fotografati.

Con il settimo motivo, denunzia il vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata affermato che il primo giudice, senza essere censurato sul punto dall'appellata, avesse comunque ravvisato la prova dell'infedeltà, pur giungendo ad escludere l'addebito.

 

2. - E' infondata l'eccezione di difetto di procura in capo al difensore della ricorrente, in quanto essa, come risulta dall'originale dell'atto, è stata spillata al ricorso e reca una collocazione anteriore alla relata di notifica, situazione che rende irrilevante l'errore materiale dell'apposizione su pagina recante il numero "38", sebbene posta fra il numero "40" ed il numero "41".

Infatti il requisito della materiale congiunzione tra il foglio separato, con il quale la procura sia stata rilasciata, e l'atto a cui essa accede, non si sostanzia nella necessità di una cucitura meccanica, ma ha riguardo ad un contesto di elementi che consentano, alla stregua del prudente apprezzamento di fatti e circostanze, di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui si tratta (cfr. Cass. 12 gennaio 2012, n. 336 e 19 dicembre 2008, n. 29785, fra le molte).

Nel caso di specie il prudente apprezzamento di fatti e circostanze consente di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui si tratta:

attesa la materiale congiunzione della procura al ricorso, prima della relazione di notificazione.

 

3. - Il primo motivo è infondato.

La corte d'appello ha ritenuto non riproposte, all'udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado del 10 novembre 2011, la domanda di addebito della separazione e le istanze istruttorie, dunque implicitamente rinunciate, argomentando anche dalla contestuale concorde rinuncia al deposito delle comparse conclusionali, dimostrazione dell'intento delle parti di tenere ferme le conclusioni già formulate e, in particolare, per la M., la domanda di affido condiviso del figlio, la collocazione del medesimo presso di sè e l'assegno di mantenimento di Euro 1.200,00.

Essendo incontestato il mancato richiamo di quelle domande ed istanze all'udienza, la corte d'appello ha fatto corretta applicazione del principio consolidato, e da cui non vi è ragione di discostarsi, secondo cui "la mancata riproposizione della domanda (o eccezione) nella precisazione delle conclusioni comporta l'abbandono della stessa, assumendo rilievo solo la volontà espressa della parte, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo civile, con conseguente irrilevanza della volontà rimasta inespressa" (ad esclusione del caso di pregiudizialità tecnico-giuridica tra le domande, ove solo sussiste la presunzione di persistenza della domanda pregiudiziale non reiterata, salvo che la parte interessata espressamente non vi rinunci e sempre che non sia necessario, per legge, decidere la questione pregiudiziale con efficacia di giudicato: da ultimo, Cass. 5 luglio 2013, n. 16840; Cass. 29 gennaio 2013, n. 2093; quanto alla rilevanza della non riproposizione delle istanze istruttorie, cfr. Cass. 27 giugno 2012, n. 10748).

 

4. I rimanenti motivi del ricorso, che possono essere trattati congiuntamente in quanto intimamente connessi, mirano a censurare la decisione di addebito della separazione alla moglie (da cui la conseguente esclusione del diritto all'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c.).

Essi non possono trovare accoglimento.

La corte d'appello ha ritenuto: a) provata la relazione extraconiugale della M., e b) che tale relazione fu la causa della definitiva rottura del rapporto personale fra i coniugi.

4.1. - Sotto il primo profilo, la ricorrente si duole del fatto che la corte territoriale abbia fondato il proprio convincimento su di una relazione investigativa redatta da persona incaricata dal marito, sulle fotografie in essa contenute e su alcuni tabulati telefonici dal medesimo prodotti.

Quanto all'utilizzo della relazione investigativa redatta da tecnico incaricato da una delle parti del giudizio, la liceità di tale condotta è stata da questa Corte reiteratamente affermata: così, nell'ambito dei rapporti di lavoro, ove è consentito al datore di incaricare un'agenzia investigativa al fine di verificare condotte illecite da parte dei dipendenti (fra le altre, Cass. 22 novembre 2012, n. 20613; Cass. 8 giugno 2011, n. 12489; Cass. 14 febbraio 2011, n. 3590; Cass. 22 dicembre 2009, n. 26991, quest'ultima discorrendo della facoltà del datore di ricorrere ai mezzi necessari ad assicurare la stessa sopravvivenza dell'impresa contro attività fraudolente; Cass. 9 luglio 2008, n. 18821; Cass. 7 giugno 2003 n. 9167).

Nel contesto della materia familiare, parimenti il ricorso all'ausilio di un investigatore privato è ammesso da questa Corte, laddove ne ha soltanto dichiarato la non ripetibilità delle spese (Cass. 12 aprile 2006, n. 8512; Cass. 24 febbraio 1975, n. 683).

Nella specie, la corte d'appello ha ritenuto che la violazione del dovere di fedeltà, comprovata da tali documenti, fosse poi anteriore (estate 2003) alla domanda di separazione (novembre 2003), sulla base delle date risultanti dai tabulati telefonici e dalle fotografie:

dunque, essa ha attribuito rilievo a dati del tutto oggettivi, non alle mere deduzioni dell'investigatore privato incaricato.

Tale accertamento in fatto, essendo adeguatamente motivato, non si presta pertanto ad alcuna censura da parte di questa Corte.

4.2. - Sotto il secondo profilo, la ricorrente si duole altresì del convincimento, raggiunto dalla sentenza impugnata, secondo cui proprio tale adulterio fu la causa efficiente di cessazione della tollerabilità della convivenza.

La corte del merito ha ritenuto l'idoneità causale della relazione extraconiugale della M. ad incidere sul rapporto coniugale, mentre non ha ravvisato la prova dell'anteriorità della crisi del medesimo: ha evidenziato, da un lato, la durata e l'intensità della relazione adulterina e, dall'altro lato, la non concludenza dei dati offerti dalla responsabile circa i precedenti litigi dei coniugi e l'uso di camere separate.

Tali argomentazioni non si prestano a censure, sotto il profilo del vizio di motivazione che solo può dedursi, al riguardo, in questa sede, alla luce del principio secondo cui, in tema di separazione giudiziale dei coniugi, si presume che l'inosservanza del dovere di fedeltà, per la sua gravita, determini l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificando così, di per sè, l'addebito al coniuge responsabile, salvo che questi dimostri che l'adulterio non sia stato la causa della crisi familiare, essendo questa già irrimediabilmente in atto, sicchè la convivenza coniugale era ormai meramente formale (da ultimo, Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059; Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618).

Ciò vuol dire che, a fronte dell'adulterio, il richiedente l'addebito ha assolto all'onere della prova su di lui gravante, non essendo egli onerato anche della dimostrazione dell'efficienza causale dal medesimo svolta; spetta, di conseguenza, all'altro coniuge di provare, per evitare l'addebito, il fatto estintivo e cioè che l'adulterio sopravvenne in un contesto familiare già disgregato, al punto che la convivenza era mero simulacro; ne deriva parimenti che, una volta accertato l'adulterio, la sentenza che su tale premessa fonda la pronuncia di addebito è sufficientemente motivata (così ancora la citata Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059).

Dall'altro lato, l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà non è stata positivamente accertata dalla corte del merito, la quale, dopo attento esame di tutti gli elementi della fattispecie emersi nel corso del giudizio, ha infine escluso che nel caso concreto i fatti dalla responsabile allegati (litigi e l'abitudine di dormire in camere separate) fossero indizi concludenti ed inequivoci della pregressa situazione di intollerabilità della convivenza e della natura di mero simulacro ed apparenza della medesima, posto che comunque essi non impedirono la prosecuzione anche dei rapporti fra di loro.

Nella vicenda in esame, in conclusione, la corte non ha ritenuto provati, con argomentazioni immuni da vizi motivazionali, elementi idonei a retrodatare la situazione di intollerabile crisi a data anteriore all'infedeltà della moglie.

 

5. - Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo.

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfetarie ed accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 aprile 2014.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2014

 

 

mercoledì 11 giugno 2014

FOX INVESTIGAZIONI CIVITANOVA MARCHE MACERATA FINANZIERE SOTTO PROCESSO

http://www.cronachemaceratesi.it/2014/06/09/insegnante-nel-mirino-non-dormivo-piu-sono-diventata-anoressica/538709/

FOX INVESTIGAZIONI MACERATA PROCESSO AL MARASCIALLO DELLA FINANZA DI MACERATA......


SI E' SVOLTA IL 09 MAGGIO 2014 UN'ALTRA UDIENZA AL TRIBUNALE PENALE DI MACERATA,  DEL MARESCIALLO DELLA FINANZA DI MACERATA PETRACCA ANTONIO, ACCUSATO DI VARI REATI TRA CUI QUELLO DI PECULATO NEI CONFRONTI DI ALESSANDRINI AUGUSTO TITOLARE DELLA FOX INVESTIGAZIONI.